Regole
Voli in ritardo e bagagli a mano: a cosa hanno diritto i passeggeri con le nuove norme Ue
Il Parlamento europeo ha dato il via libera dopo tredici anni di negoziati alla revisione del regolamento chiudendo uno dei dossier istituzionali più longevi dell’Ue
Quando davanti ad un tabellone acceso in un aeroporto si legge del propro volo in ritardo, con le file che subito si formano al banco informazioni, c'è una domanda che, più di altre, rimbalza: “A cosa ho diritto, esattamente?”. Per anni, nel trasporto aereo europeo, il problema non è stato solo il disservizio. È stata soprattutto l’opacità. Diritti scritti ma difficili da far valere, rimborsi lenti, regole interpretate in modo diverso, costi extra spuntati all’ultimo clic. Ora l’Unione europea prova a rimettere ordine.
Oggi il Parlamento europeo ha confermato in via definitiva in plenaria il compromesso raggiunto con il Consiglio dell’UE sulla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, con 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni. Il cuore della riforma è chiaro: chi subisce un disservizio dovrà avere più tempo per chiedere il risarcimento, ma le compagnie avranno tempi certi e più stretti per rispondere; il prezzo del biglietto dovrà essere più leggibile; il bagaglio a mano dovrà comparire da subito nell’offerta economica; famiglie, minori e persone con disabilità avranno tutele più forti. Resta ancora un ultimo passaggio formale: la conferma del Consiglio prevista entro l’inizio di agosto 2026, poi la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e un periodo di adeguamento di un anno per Stati e operatori.
Il punto più atteso: 9 mesi per chiedere il risarcimento, 30 giorni per ottenerlo
La novità più concreta, per chi vola, è forse anche la più semplice da capire. I passeggeri avranno 9 mesi di tempo per presentare una richiesta di compensazione. Le compagnie aeree, una volta ricevuta la domanda, dovranno confermarne subito la ricezione e poi rispondere entro 30 giorni: pagando quanto dovuto oppure motivando in modo chiaro perché il risarcimento non spetta, per esempio invocando le cosiddette circostanze straordinarie.
È un cambio di passo importante perché interviene su uno dei punti più contestati del settore: non tanto il principio del diritto, quanto la sua effettiva esigibilità. Fino a oggi, nella pratica, molti passeggeri si sono trovati davanti a procedure farraginose, risposte tardive o richieste respinte con formule poco comprensibili. L’obbligo di dare un riscontro entro 30 giorni introduce un termine certo e sposta il baricentro della prova sulle compagnie, che dovranno spiegare meglio le ragioni di un eventuale diniego.
In più, il Parlamento europeo ha spinto per una gestione più semplice delle pratiche: se il passeggero sceglie il rimborso invece del volo alternativo, il ristoro dovrà avvenire in modo automatico; inoltre, ai viaggiatori colpiti da un disservizio dovranno essere inviate istruzioni chiare su come presentare la domanda, entro 4 giorni dalla fine del viaggio. E c’è un altro dettaglio non secondario: il passeggero non potrà essere obbligato ad aprire un account o a installare una app specifica per far valere i propri diritti.
I risarcimenti restano, e l’asticella non si alza
Su un altro fronte cruciale, quello economico, la riforma mantiene l’impianto di tutela oggi più noto ai consumatori. Il diritto alla compensazione continua a scattare se il volo arriva con oltre 3 ore di ritardo oppure se viene cancellato a meno di 14 giorni dalla partenza. Gli importi restano sostanzialmente gli stessi: 250 euro per tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli intra-Ue oltre 1.500 chilometri e per le tratte comprese fra 1.500 e 3.500 chilometri, 600 euro per i collegamenti più lunghi.
Non è un dettaglio tecnico. Negli ultimi anni, una parte del confronto politico europeo si era giocata proprio sulla soglia del ritardo che fa scattare il diritto all’indennizzo. La linea sostenuta dal Parlamento è stata quella di non indebolire una tutela ormai consolidata: la soglia delle 3 ore resta quindi il riferimento centrale. Per i passeggeri significa continuità normativa, ma anche maggiore certezza in un contesto dove, troppo spesso, l’interpretazione pratica delle regole ha fatto la differenza quanto e più della norma scritta.
Resta inoltre la possibilità per le compagnie di ridurre la compensazione del 50% in alcuni casi di volo alternativo, se il passeggero arriva comunque entro determinate finestre temporali; ed è confermato che nessuna compensazione è dovuta quando il disservizio dipende da circostanze straordinarie effettive e dimostrate, come eventi meteo incompatibili con la sicurezza, guerre, instabilità politica, sabotaggi, rischi sanitari o scioperi esterni all’azienda. Ma proprio qui la riforma prova a stringere le maglie: la compagnia dovrà dimostrare che l’evento ha causato direttamente il disservizio e che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per evitarlo. L’onere della prova, insomma, resta in capo al vettore.
Bagaglio a mano: più trasparenza, meno sorprese al check-out
Uno dei punti più sensibili per i consumatori è il capitolo bagaglio a mano, diventato negli anni il terreno più visibile della frammentazione commerciale tra vettori. La riforma introduce un principio destinato a incidere direttamente sulla comparabilità dei prezzi: le tariffe aeree dovranno essere mostrate fin dall’inizio del processo di prenotazione includendo l’eventuale franchigia per un pezzo di bagaglio a mano. In altre parole, il prezzo esposto dovrà essere più trasparente e meno “nudo”, cioè meno scollegato dai costi reali che il passeggero sostiene per viaggiare.
Nel negoziato europeo è stato confermato anche il diritto a portare a bordo, senza costi aggiuntivi, almeno un oggetto personale — per esempio una piccola borsa o uno zaino — e il Parlamento aveva già fissato nella propria posizione di gennaio un riferimento preciso anche per un piccolo trolley o collo da cabina: dimensioni massime complessive di 100 centimetri e peso fino a 7 chilogrammi. Nel testo politico finale, tuttavia, l’accento pubblico è stato posto soprattutto sulla trasparenza del prezzo e sulla presenza del bagaglio nell’offerta mostrata al cliente all’inizio della prenotazione; per questo, sul punto delle misure esatte, conviene mantenere prudenza finché il testo consolidato e pubblicato non renderà pienamente definitivo ogni dettaglio applicativo.
C’è poi un risvolto di mercato tutt’altro che secondario: le compagnie potranno offrire biglietti più economici a chi sceglie volontariamente di viaggiare senza bagaglio a mano. Il messaggio politico è quindi duplice. Da un lato, niente costi “invisibili” nel confronto iniziale fra tariffe; dall’altro, resta uno spazio commerciale per formule ultra-basic, purché siano esplicite e non ambigue.
Famiglie, minori e passeggeri fragili: le tutele crescono
Le nuove regole intervengono anche su un aspetto che finora ha generato frustrazione e polemiche: i posti assegnati separatamente a genitori e figli, salvo pagamento di un supplemento. Con la riforma, i bambini sotto i 14 anni e il loro accompagnatore adulto avranno diritto a sedere in posti adiacenti senza sovrapprezzo. Lo stesso principio vale per le persone con disabilità o mobilità ridotta e per le donne in gravidanza. È una norma dal forte valore pratico, prima ancora che simbolico: evita che un’esigenza elementare di sicurezza e assistenza venga trattata come un servizio premium.
Per i passeggeri con mobilità ridotta la revisione fa ancora di più. Se perdono il volo perché l’assistenza aeroportuale non li ha aiutati a raggiungere in tempo il gate, dovranno poter ottenere compensazione, assistenza e riprotezione. Inoltre avranno priorità nell’assistenza e nel reindirizzamento su altri collegamenti, potranno viaggiare con attrezzature per la mobilità e cani d’assistenza senza costi assicurativi extra e avranno diritto alla sostituzione gratuita dell’equipaggiamento in caso di perdita o danneggiamento.
Non meno rilevante è il divieto rafforzato della pratica del “no-show” in alcune situazioni. In sostanza, non si potrà negare l’imbarco sul volo di ritorno solo perché il passeggero non ha utilizzato l’andata; il principio vale in generale nel nuovo assetto e viene reso ancora più netto per alcune categorie vulnerabili. È una stretta su una prassi commerciale molto contestata, che in passato ha spesso penalizzato soprattutto chi aveva subìto imprevisti o necessità dell’ultimo minuto.
Assistenza in aeroporto: non solo soldi, ma servizi immediati
Chi resta bloccato in aeroporto sa che il problema non si esaurisce nel risarcimento futuro. Conta, e molto, ciò che accade nelle ore dell’attesa. La riforma chiarisce il diritto all’assistenza: in caso di disservizio, il passeggero ha diritto a bevande o ristori ogni 2 ore, a un pasto dopo 3 ore e poi ogni 5 ore, fino a un massimo di 3 pasti al giorno; deve inoltre avere accesso a internet e a 2 telefonate. Se il ritardo o la cancellazione impongono una o più notti fuori casa, l’alloggio in hotel e il trasferimento da e per l’aeroporto restano a carico della compagnia.
Se il vettore non provvede, il passeggero può organizzarsi da solo e poi chiedere il rimborso delle spese sostenute. È un punto fondamentale, perché traduce in una regola più esplicita una situazione frequente: il banco della compagnia che non risponde, l’assistenza che non arriva, il viaggiatore costretto a pagarsi albergo o taxi per non restare fermo. La tutela, però, diventa effettiva solo se il passeggero conserva prove, ricevute e comunicazioni. In questo senso la riforma migliora il quadro, ma non elimina la necessità di documentare tutto con precisione.
Riprotezione e rimborso: la compagnia non può sparire
Un altro tassello utile riguarda il trasporto alternativo. Se un volo viene cancellato oppure in caso di negato imbarco non giustificato, il passeggero che chiede di partire il prima possibile dovrà ricevere un itinerario alternativo entro 3 ore. La compagnia potrà usare un altro aeroporto, un’altra rotta, il servizio di un altro vettore o perfino un altro mezzo di trasporto, purché le condizioni restino comparabili e a spese del vettore. Se l’alternativa non viene offerta in tempo, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso fino al 400% del prezzo originario del biglietto.
Qui si vede bene l’obiettivo politico della riforma: non lasciare il viaggiatore in un limbo amministrativo mentre il disservizio è ancora in corso. Il diritto non riguarda soltanto il denaro da recuperare dopo, ma la possibilità concreta di arrivare a destinazione in tempi ragionevoli. È probabilmente questo il passaggio in cui il legislatore europeo prova di più a spostare le regole dalla logica del contenzioso a quella del servizio dovuto.