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il verdetto

Intercettazioni fuori tempo, processo svuotato: il Gup proscioglie tutti gli imputati coinvolti nel caso “Irfis”

Una manciata di scadenze ignorate e un castello probatorio che si sbriciola: così l’inchiesta sulle presunte mazzette per i finanziamenti alle imprese siciliane finisce con un “il fatto non sussiste”

Redazione Agrigento

19 Gennaio 2026, 19:34

Intercettazioni fuori tempo, processo svuotato: il Gup proscioglie tutti gli imputati coinvolti nel caso “Irfis”

La luce rossa del registratore, quella che per mesi avrebbe dovuto illuminare le presunte trame tra funzionari, consulenti e imprenditori, si è spenta in un istante: non per assenza di voci, ma per difetto di regole. Bastano una proroga chiesta oltre il tempo, una convalida che non arriva dal giudice giusto, qualche captazione che sconfina oltre la scadenza, e l’apparato tecnologico dell’indagine diventa carta velina. È esattamente ciò che è accaduto nel fascicolo sulle presunte tangenti legate all’Irfis – FinSicilia S.p.A., l’istituto regionale che sostiene il credito alle piccole e medie imprese: il Gup di Palermo Antonella Consiglio ha dichiarato le intercettazioni inutilizzabili ed ha quindi prosciolto sei imputati “perché il fatto non sussiste”.

Il verdetto e i nomi. Non luogo a procedere per Paolo Minafò, funzionario dell’Irfis; Antonio Vetro, consulente del lavoro di Favara; Giovanni Chianetta, amministratore dell’omonima società; Francesco Iacolino, amministratore della Soitek; Angelo Incorvaia e Valerio Peritore, amministratori della Omnia Srl. A chiederne il rinvio a giudizio era stata la Procura di Palermo, con l’aggiunto Annamaria Picozzi e il sostituto Claudia Ferrari, ma il giudice ha accolto le eccezioni delle difese, dichiarando prive di valore probatorio le captazioni su cui l’impianto accusatorio era stato costruito.

Cosa non ha funzionato nelle intercettazioni . Secondo quanto emerso in aula, le intercettazioni erano state oggetto di proroghe senza la necessaria autorizzazione del Gip, e in alcuni casi le registrazioni si sarebbero protratte oltre i termini fissati. In materia, la bussola è il codice di procedura penale: l’articolo 267 c.p.p. impone che le intercettazioni siano autorizzate e, se prorogate, lo siano con decreto motivato del giudice, entro i tempi di scadenza; l’articolo 271 c.p.p. prevede l’inutilizzabilità dei risultati quando l’attività è svolta “fuori dei casi consentiti” o “senza l’osservanza” delle prescrizioni di legge. È un presidio di garanzia che la giurisprudenza di legittimità ribadisce da anni: se la proroga arriva fuori tempo o senza i requisiti formali, le conversazioni non possono entrare nel processo. Una massima della Cassazione del 20 novembre 2024 ha ricordato che l’inutilizzabilità “patologica” non si sana neppure con l’accordo delle parti una volta entrati in dibattimento. Non è un cavillo: è la linea di confine tra indagine e prova.

L’inchiesta e il suo Dna: l’operazione “Giano Bifronte”. Il procedimento è la costola palermitana della più ampia operazione “Giano Bifronte”, condotta dalla Guardia di finanza di Agrigento nel 2017. Il sospetto degli investigatori: un sistema di tangenti travestite da consulenze per oliare le pratiche di finanziamento, in parte a tasso agevolato, destinate a imprese del territorio. Gli anni al centro del fascicolo sono il 2014 e il 2015. Secondo l’ipotesi accusatoria originaria, Minafò e Vetro avrebbero orchestrato la regìa, appoggiandosi alla società Intersystem, definita dagli inquirenti come veicolo per consulenze ritenute di facciata. Ma il castello è crollato dove il codice è più severo: sulla tenuta delle captazioni. Già nel 2023 la stampa locale aveva raccontato la richiesta di rinvio a giudizio per sei indagati, anticipando i contorni dell’inchiesta; nel 2025 un altro filone, incardinato ad Agrigento, si era chiuso con assoluzioni “perché il fatto non sussiste” per alcuni degli stessi protagonisti.